LA CAMPAGNA DI AZIONE DI PASSAGGI A NORDEST
Cinque proposte concrete per contrastare femminicidio e violenza di genere.
Tentato omicidio di identità. Lo sfregio del volto non può essere considerata una semplice aggravante del reato di lesioni personali. E’ ben più che una lesione gravissima, è un vero e proprio attentato all’identità fisica di una persona. E’ come il volersi appropriare della bellezza altrui per sempre, per dire “solo io Ti ho avuta”. Ecco perché occorre la previsione di una circostanza aggravante autonoma, che punisca con la reclusione non inferiore a 15 anni (come pena minima) chi commette un tale miserabile delitto.
Eliminazione dell’avverbio “stabilmente” all’art. 577 cp La l. n. 4 del 11 gennaio 2018 ha finalmente introdotto l’aggravante dell’ergastolo per l’omicidio del coniuge o del convivente. Va tuttavia migliorata estendendo l’aumento di pena a tutti i tipi di convivenza, non solo a quella stabile. Lo stesso valga per tutte le norme contenute in tale legge in cui compaia tale avverbio. Diversamente, si creerebbe un’inaccettabile disparità di trattamento.
Eliminazione del giudizio abbreviato al femminicidio. Consentire il giudizio abbreviato e la conseguente diminuzione di pena a chi si rende colpevole di omicidio del coniuge non è più accettabile. Sappiamo che con l’abbreviato all’ergastolo si sostituiscono 30 anni (che poi di fatto diventeranno meno di venti scontati) e che alle altre pene si applica uno sconto di un terzo di pena (es. se prendo 30 anni diventano 20 e quindi ne sconerò forse una decina). Noi diciamo MAI PIU’!
Liberazione anticipata. La liberazione anticipata consente di godere di una diminuzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata. Di fatto così si scontano 9 mesi ogni anno di detenzione. Noi diciamo sì ma nei delitti di femminicidio è opportuno che tale beneficio vada concesso solo dopo aver scontato almeno metà della pena per intero e almeno sedici anni per chi sta scontando l’ergastolo.
Affidamento in prova ai servizi sociali. L’affidamento in prova ai servizi sociali, istituto che consente di scontare la pena o parte di essa da liberi, con la possibilità di lavorare e di pieno reinserimento sociale, va concesso solamente dopo aver risarcito interamente il danno procurato alla vittima di femminicidio (quindi prossimi congiunti e figli) e dopo che il condannato abbia dato piena prova di pentimento, presa di distanza dall’illecito e risocializzazione.
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